LA LEGGE ITALIANA E LE ARMI DEL KOBUDO
La prima distinzione che occorre fare è quella tra armi proprie ed improprie.
Si definiscono armi proprie quelle il cui scopo è quello di offendere ed uccidere; rientrano quindi in questa categoria tutte le armi da fuoco, che infatti non sono di libera vendita, in quanto il loro acquisto è subordinato ad una denuncia alle Autorità preposte.
Rientrano però tra le armi proprie anche i coltelli (ed altri oggetti) il cui scopo principale non può essere identificato con una attività lavorativa; infatti sono definiti armi proprie tutti i coltelli a doppio filo, quelli a scatto, quelli da lancio.
Armi improprie sono invece tutti gli oggetti che nascono con uno scopo pratico, per lo svolgimento di un mestiere o di una attività, ma che per la loro natura sono anche atte ad offendere. Sono quindi armi improprie tutti i coltelli, anche quelli da cucina, ma anche mazze, bastoni, catene e sicuramente anche la maggior parte degli attrezzi da lavoro, quali martelli, forbici, giraviti e di conseguenza tutte le armi che usiamo nel kobudo.
La seconda distinzione che occorre fare è quella tra porto e trasporto.
Si definisce porto di una arma, propria od impropria, quando questa viene portata con sé, pronta all’uso o comunque facilmente accessibile.
Il porto di armi proprie è regolamentato da norme e subordinato a specifica autorizzazione.
Il porto di armi improprie è vietato, ma vi sono alcune eccezioni.
Si definisce trasporto quando l’arma viene portata con sé, magari non indosso, ma debitamente custodita e non facilmente accessibile (ovvero all’interno di contenitori chiusi), per un giustificato motivo. Il trasporto di armi proprie è regolamentato da norme e subordinato a specifica autorizzazione. Il trasporto di armi improprie è possibile per un giustificato motivo.
Un esempio può chiarire meglio: nessuno potrà trovare da ridire se un idraulico trasporta nel portabagagli della propria auto la cassetta degli attrezzi contenente martelli e seghe; ma se lo stesso artigiano va ad un concerto con un martello in tasca è fuorilegge.
Allo stesso modo le armi del kobudo possono essere trasportate tra casa e palestra, in quanto esiste il giustificato motivo di usarle per la pratica sportiva; ovviamente dovranno essere trasportate in modo da non essere facilmente accessibili, ad esempio in una borsa chiusa nel portabagagli. E’ anche bene avere con sé la tessera della palestra.
Come per ogni altro strumento atto ad offendere, il giustificato motivo al trasporto in una certa situazione, legittima anche al trasporto in previsione di essa e dopo che essa si è verificata: il cacciatore, ad esempio, può partire da casa, in città con il coltello da caccia alla cintura, può portarlo sul terreno di caccia e, fino a che, alla sera, non rientra in casa è legittimato a portare il coltello anche se si ferma a far quattro chiacchiere al bar dei cacciatori. Però nel momento in cui il cacciatore usasse il coltello per minacciare un’altra persona, il porto diverrebbe automaticamente privo di giustificazione e quindi punibile.
Lo stesso ragionamento vale anche per le armi del kobudo, che potranno essere lasciate nel portabagagli (in apposita custodia) uscendo da casa nel giorno che si va in palestra.
Norme di legge
Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.
Art. 42 TULPS e artt. 45 e 80 Reg. TULPS
Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110
Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)
Pene
L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di strumento atto ad offendere senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Se il fatto è lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.
La misura minima della pena a seguito di rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto e lire
45.000 di ammenda. Solo lire 45.000 di ammenda se il fatto è lieve.
La pena può essere sostituita dalle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981.
Il porto di armi improprie in una riunione pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000; la pena è raddoppiata se le armi improprie sono usate al fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di gg. 27 di arresto e lire 90.000 di ammenda.
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